Tribunale di Milano, ord. 22 gennaio 2015
Tribunale
di Milano
Massima
Ove una clausola compromissoria, nella specie contenuta in uno statuto sociale, preveda che le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale possano essere devolute alla cognizione di un arbitro unico, ne deriva che le parti hanno la facoltà di adire l'arbitro, ma se una dissente rimane obbligata la scelta della giurisdizione ordinaria.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 22/01/2015, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-milano-ord-22-gennaio-2015-1752079713/