Tribunale di Roma, ord. 24 ottobre 2016
Tribunale
di Roma
Massima
Il compromesso per arbitrato, anche irrituale, costituendo un atto negoziale riconducibile alla figura del mandato collettivo, o congiunto, e del mandato conferito nell’interesse anche di terzi, non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando, rispetto ad esso, la regola dettata dall’art. 78 l.fall.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Roma, 24/10/2016, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-roma-ord-24-ottobre-2016-1752079715/