ordinanza
Anno: 2020

Tribunale di Imperia, 24 agosto 2020, n, 429

⚖️ Tribunale di Imperia
📅

Massima

L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Per di più, nella fase sommaria del procedimento monitorio non esiste ancora una controversia caratterizzata dal contraddittorio tra le parti e quindi deferibile alla cognizione degli arbitri. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale. In caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della clausola, il giudice adito è, dunque, tenuto a dichiarare la nullità del decreto opposto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Imperia, 24/08/2020, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-imperia-24-agosto-2020-n-429-1752079717/