Torino, 3 marzo 2021, n. 1126
Tribunale
Massima
Seppure l'azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali sia compromettibile ex art.34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la relativa clausola statutaria non è opponibile nell'azione di responsabilità promossa (non dalla società, ma) dai terzi, quale è il curatore del fallimento della stessa società, e nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l'amministratore sia anche socio della società danneggiata.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale, 03/03/2021, n. 1126, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/trib-torino-3-marzo-2021-n-1126-1752079719/