Tribunale di Lamezia Terme, ord. 16 giugno 2021
Tribunale
di Lamezia Terme
Massima
Il giudizio del Presidente del Tribunale intorno al motivo di ricusazione contemplato dall'art. 815, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. - nella parte nella quale si riferisce ai rapporti di natura associativa intercorrenti tra l'arbitro ed una delle parti - deve essere condotto in concreto. All'accoglimento della dichiarazione di ricusazione - che sia esperita sul titolo predetto - si potrà pervenire unicamente sulla scorta di specifici elementi dai quali sia possibile desumere che il rapporto associativo compromette, o rischia di compromettere, la indipendenza dell'arbitro.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Lamezia Terme, 16/06/2021, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-lamezia-terme-ord-16-giugno-2021-1752079719/