sentenza
N. 936
Anno: 2022

Tribunale di Catania, 24 febbraio 2022, n. 936

⚖️ Tribunale di Catania
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Massima

Non vi è, in linea di principio, incompatibilità tra fallimento e cognizione arbitrale e ciò in quanto la vis actractiva del foro fallimentare non si estende anche alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito, all'atto del fallimento, e che quindi avrebbero potuto essere eseguite dall'imprenditore in bonis, a tutela del proprio interesse. La clausola arbitrale è, dunque, opponibile al curatore del fallimento qualora egli agisca per il recupero di un credito nascente da un contratto al quale accede una clausola compromissoria.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Catania, 24/02/2022, n. 936, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-catania-24-febbraio-2022-n-936-1752079721/