Tribunale di Milano, 2 agosto 2022, n. 6746
Tribunale
di Milano
Massima
In caso di contratto predisposto da uno dei contraenti, che preveda sia una clausola compromissoria sia un foro esclusivo, ove solo la prima disposizione sia fatta oggetto di specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341 cod. civ., deve ritenersi provata la volontà delle parti, contrattualmente vincolante, di devolvere al collegio arbitrale il giudizio su controversie sorte in virtù del contratto.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Milano, 02/08/2022, n. 6746, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/tribunale-di-milano-2-agosto-2022-n-6746-1752079723/