Corte di Appello di Brescia, 9 novembre 2015, n. 1147
Corte di Appello
di Brescia
Massima
In caso di lodo pronunciato all'esito di procedimento nel quale la domanda è stata proposta successivamente alla data in vigore del d.lgs. 40/2006, in forza del disposto della norma transitoria dell’art 27, co. 4, d.lgs. cit., al giudizio di impugnazione deve applicarsi la
normativa processuale introdotta dalla novella, e quindi anche l’art 829, co. 3, cod. proc. civ. che sancisce che "l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge". [PER INCURIAM]
Note Metodologiche
per incuriam
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 09/11/2015, n. 1147, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-brescia-9-novembre-2015-n-1147-1752079760/