sentenza
N. 71
Anno: 2017

Corte di Appello di Brescia, 19 gennaio 2017, n. 71

⚖️ Corte di Appello di Brescia
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Massima

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, l’impugnante ha l’obbligo di attenersi rigorosamente nell’atto di impugnazione alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall’art. 829 cod. proc. cov. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell’ordinario giudizio di appello dall’ art. 342 cod. proc. civ., deve intendersi in un procedimento di impugnazione di lodo in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente di tale procedimento paragonabile al ricorso per cassazione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Brescia, 19/01/2017, n. 71, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-brescia-19-gennaio-2017-n-71-1752079760/