Corte di Appello di Salerno, 14 settembre 2018, n. 1311
Corte di Appello
di Salerno
Massima
Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, di conseguenza, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo deve essere proposta dinanza alla Corte d'appello, ai sensi degli artt. 827 ss. cod. proc.civ. Tuttavia, ove gli arbitri si siano limitati a fare riferimento all'art. 820 cod. proc. civ., in presenza di una clausola che lasciava piena libertà di scelta di forme e in assenza di qualunque definizione di ritualità o motivazione, il lodo deve essere ritenuto irrituale e l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 829 cod. proc. civ. deve essere dichiarata inammissibile.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Salerno, 14/09/2018, n. 1311, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-salerno-14-settembre-2018-n-1311-1752079761/