Corte di Appello di Brescia, 5 novembre 2018, n. 1698
Corte di Appello
di Brescia
Massima
La circostanza per cui la nomina dell’arbitro non competa alle parti ma al terzo non determina alcuna deroga alla necessità della notificazione della domanda di arbitrato: tale notificazione è necessaria per dare avvio al procedimento arbitrale, enunciare alla controparte la intenzione di adire l’arbitro e proporre la domanda. La domanda di arbitrato, da notificare alla controparte, infatti, è un atto indefettibile: si tratta di un atto complesso, costituito da tre distinti nuclei: la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri se spetta.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 05/11/2018, n. 1698, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-brescia-5-novembre-2018-n-1698-1752079761/