sentenza
N. 1698
Anno: 2018

Corte di Appello di Brescia, 5 novembre 2018, n. 1698

⚖️ Corte di Appello di Brescia
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Massima

La circostanza per cui la nomina dell’arbitro non competa alle parti ma al terzo non determina alcuna deroga alla necessità della notificazione della domanda di arbitrato: tale notificazione è necessaria per dare avvio al procedimento arbitrale, enunciare alla controparte la intenzione di adire l’arbitro e proporre la domanda. La domanda di arbitrato, da notificare alla controparte, infatti, è un atto indefettibile: si tratta di un atto complesso, costituito da tre distinti nuclei: la manifestazione della pretesa, la dichiarazione di voler promuovere il procedimento arbitrale, la nomina degli arbitri se spetta.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Brescia, 05/11/2018, n. 1698, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-brescia-5-novembre-2018-n-1698-1752079761/