Corte di Appello dell’Aquila, 18 maggio 2020, n. 695
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la disposizione di cui all’art. 829, n. 11 cod. proc. civ. – nullità del lodo contenente disposizioni contraddittorie – va intesa nel senso che la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, e non anche tra diverse parti della motivazione poste a raffronto tra loro, ovvero tra la motivazione stessa ed il dispositivo. La contraddittorietà interna alla motivazione, non prevista nominatim tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, pertanto, solo nella ipotesi di assoluta impossibilità di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una qualsivoglia forma di motivazione riconducibile al suo modello legale funzionale.
Note Metodologiche
standard