Corte di Appello di Venezia, 30 dicembre 2020, n. 3431
Corte di Appello
di Venezia
Massima
Ove le parti non abbiano vincolato gli arbitri all’osservanza della procedura ordinaria, questi sono liberi di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo ritenuto più opportuno, anche, quindi, consentendo ai compromittenti, nell’ambito dei termini della clausola compromissoria, di modificare ed ampliare le iniziali domande o produrre documenti – senza possibilità di evocare gli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. -, purché sia osservato il principio del contraddittorio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Venezia, 30/12/2020, n. 3431, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-venezia-30-dicembre-2020-n-3431-1752079762/