Corte di Appello dell’Aquila, 28 aprile 2021, n. 646
Massima
In tema di arbitrato la sanzione di nullità prevista dall'art. 829 cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto quando determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
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