Corte di Appello di Firenze, 7 luglio 2021, n. 1394
Corte di Appello
di Firenze
Massima
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 07/07/2021, n. 1394, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-firenze-7-luglio-2021-n-1394-1752079763/