sentenza
N. 193
Anno: 2022

Corte di Appello di Venezia, 31 gennaio 2022, n. 193

⚖️ Corte di Appello di Venezia
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Massima

Nel giudizio da condursi secondo equità, gli arbitri rimangono svincolati, nella formazione del loro convincimento, dalla rigorosa osservanza delle regole del diritto oggettivo, avendo facoltà di utilizzare criteri, principi e valutazioni di prudenza e opportunità che appaiano più adatti ed equi, secondo la loro coscienza, per la risoluzione del caso concreto, restando così preclusa l’impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale e in generale per errores in iudicando, che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Venezia, 31/01/2022, n. 193, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-venezia-31-gennaio-2022-n-193-1752079764/