Corte di Appello dell’Aquila, 15 febbraio 2022, n. 243
Corte di Appello
Massima
La contraddittorietà cui fa riferimento l'art 829, co. 1, n. 11 cod. proc. civ. va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello, 15/02/2022, n. 243, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-dellaquila-15-febbraio-2022-n-243-1752079764/