Corte di Appello di Brescia, 8 marzo 2023, n. 392
Corte di Appello
di Brescia
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'articolo 829, n. 5, cod. proc. civ., in relazione all'articolo 823, n. 5, dello stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non motivazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Brescia, 08/03/2023, n. 392, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-brescia-8-marzo-2023-n-392-1752079765/