Corte di Appello di Firenze, 17 maggio 2023, n. 1047
Corte di Appello
di Firenze
Massima
Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, co. 2, lett. a), l.fall., il curatore è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio arbitrale, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 17/05/2023, n. 1047, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-firenze-17-maggio-2023-n-1047-1752079766/