sentenza
N. 2333
Anno: 2023

Corte di Appello di Bologna, 2 novembre 2023, n. 2333

⚖️ Corte di Appello di Bologna
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Massima

Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816-bis cod. proc. civ.) non rileva come vizio formale, ma di attività, sicché, per poter procedere alla declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa che sarebbe stato sofferto dalla parte eccipiente, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza, le facoltà processuali loro attribuite.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Bologna, 02/11/2023, n. 2333, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-bologna-2-novembre-2023-n-2333-1752079767/