Corte di Appello di Bologna, 2 novembre 2023, n. 2333
Corte di Appello
di Bologna
Massima
Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816-bis cod. proc. civ.) non rileva come vizio formale, ma di attività, sicché, per poter procedere alla declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa che sarebbe stato sofferto dalla parte eccipiente, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza, le facoltà processuali loro attribuite.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 02/11/2023, n. 2333, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-bologna-2-novembre-2023-n-2333-1752079767/