Corte di Appello di Milano, 4 dicembre 2023, n. 3456
Corte di Appello
di Milano
Massima
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 04/12/2023, n. 3456, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-milano-4-dicembre-2023-n-3456-1752079767/