Corte di Appello di Roma, 24 gennaio 2024, n. 353
Corte di Appello
di Roma
Massima
Nel procedimento arbitrale l'omessa osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'art. 816-bis, co. 1, cod. proc. civ.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue che, ai fini della declaratoria di nullità, è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare, nel rispetto della regola audiatur et altera pars, su un piano di uguaglianza le facoltà processuali loro attribuite.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Roma, 24/01/2024, n. 353, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-roma-24-gennaio-2024-n-353-1752079767/