Corte di Appello di Salerno, 22 febbraio 2024, n. 132
Massima
L'impugnazione per nullità del lodo, sebbene debba ritenersi assoggettata, in ragione della natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale a seguito della riforma introdotta dal d.lgs. n. 40/2006, e nei limiti della compatibilità, alla disciplina e ai principi del giudizio di secondo grado, non costituisce un ordinario appello, mediante il quale è possibile censurare ogni profilo sia di rito che di merito, sia di fatto che di diritto della sentenza del giudice di prime, ma è limitata all’accertamento, positivo o negativo, dei vizi tassativamente indicati dall’art. 829 cod. proc. civ., con la conseguenza che, ai fini dell’ammissibilità, occorre verificare se siano stati analiticamente indicati i motivi di invalidità della contestata pronuncia arbitrale.
Note Metodologiche
standard