Corte di Appello di Bologna, 22 marzo 2024, n. 601
Corte di Appello
di Bologna
Massima
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 cod. proc. civ., n. 5, in relazione all'art. 823 cod. proc. civ., n. 3, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Bologna, 22/03/2024, n. 601, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/corte-di-appello-di-bologna-22-marzo-2024-n-601-1752079768/