Cass., Sez. I Civ., 26 ottobre 2015, n. 21709
Massima
Qualora, con l’impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all’art 221 cod. proc. civ.
Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.
Note Metodologiche
standard