ordinanza
N. 21710
Anno: 2015

Cass., Sez. I Civ., 26 ottobre 2015, n. 21710

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell’apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene presumere la contestualità.
La mancata indicazione nel lodo della sede dell’arbitrato, requisito prescritto ai sensi dell’art. 823, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., non ne determina la nullità allorché la sede stessa possa desumersi in via interpretativa.
Allorché le parti non abbiano previsto l’applicazione nel procedimento arbitrale del rispetto delle forme del giudizio ordinario, la questione della lesione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto l’aspetto della violazione, sul piano formale, di una prescrizione preordinata alla realizzazione di tale principio, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva negazione della possibilità di dedurre e di contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 26/10/2015, n. 21710, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-26-ottobre-2015-n-21710-1752079773/