ordinanza
N. 23176
Anno: 2015

Cass., Sez. VI Civ., 12 novembre 2015, n. 23176

⚖️ Cassazione - VI Civ.
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Massima

Ai sensi dell’art. 819-ter cod. proc. civ., così come novellato dall’art. 22 del d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (arti. 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.
In mancanza di impugnazione, in ragione del giudicato sulla competenza degli arbitri, non può più esser messo in discussione l’atto che ne sta alla base (ovvero la clausola compromissoria) e, perciò, per le stesse ragioni, anche quello che ne costituisce lo sviluppo, ossia la pronuncia arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 12/11/2015, n. 23176, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-vi-civ-12-novembre-2015-n-23176-1752079773/