Cass., Sez. I Civ., 1 dicembre 2016, n. 24550
Cassazione
- I Civ.
Massima
In tema di arbitrato, il compromesso o la clausola compromissoria – in virtù del disposto dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo anteriore al d.lgs. 40/2006, applicabile ratione temporis – possono legittimamente prevedere la non impugnabilità del lodo per violazione di norme di diritto sostanziale, con la conseguenza che l’eventuale impugnazione comunque proposta, attenendo ai limiti della stessa per come stabiliti dal codice di rito, va dichiarata inammissibile anche d’ufficio dalla Corte d’appello, che è, dunque, chiamata ad esaminare il contenuto della relativa pattuizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 01/12/2016, n. 24550, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-1-dicembre-2016-n-24550-1752079774/