ordinanza
N. 19604
Anno: 2020

Cass., Sez. I Civ., 18 settembre 2020, n. 19604

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

La Corte di appello, adita in sede di impugnazione di loro rituale, per stabilire se la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto possa riferirsi alla controversia giudicata dagli arbitri deve esaminare il contenuto della clausola stessa in rapporto alla domanda o alle domande azionate, scrutinate nei loro profili identificativi (personae, petitum e causa petendi: parti, bene della vita richiesto e titolo giuridico della pretesa) e verificare, all’esito dell’interpretazione del contratto condotta secondo le regole del codice di cui agli artt. 1362 ss. cod. civ., in primis, indagando la comune intenzione delle parti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e valutando il loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto, se la prima (la clausola) potesse includere le seconde (le controversie proposte).
Soltanto nelle ipotesi di inesistenza del lodo arbitrale (per inesistenza del compromesso o della clausola compromissoria o perché la materia affidata alla decisione degli arbitri è estranea a quelle suscettibili di formare oggetto di compromesso), alla Corte d’appello è precluso il passaggio alla fase rescissoria, mancando in radice la potestas decidendi, e configurandosi quindi l’eventuale pronuncia arbitrale come una vera e propria usurpazione di potere. Al contrario, le eventuali difformità dai requisiti e dalle forme del giudizio arbitrale possono provocare solo la nullità del lodo, con la conseguenza che la corte d’appello è tenuta sempre a pronunciare nel merito, senza possibilità di distinguere tra le varie ipotesi che abbiano dato luogo alla rilevata censura.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 18/09/2020, n. 19604, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-18-settembre-2020-n-19604-1752079776/