ordinanza
N. 24641
Anno: 2020

Cass., Sez. VI Civ., 5 novembre 2020, n. 24641

⚖️ Cassazione - VI Civ.
📅

Massima

Le clausole compromissorie contenute in contratti pubblici stipulati in epoca anteriore all’entrata in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, pur restando valide, sono colpite da inefficacia sopravvenuta, per mancanza dell’autorizzazione, dovendo, pertanto, escludersi che esse possano ritenersi affette da nullità sopravvenuta, atteso da un lato che la nullità costituisce il vizio tipico che affligge il contratto nella sua fase genetica, ovvero nel momento della sua formazione e non già nella fase della sua esecuzione, dall’altro che la fase esecutiva può essere interrotta nei suoi effetti, nel senso che gli stessi possono venir meno per il futuro, restando invece validi quelli verificatisi nel passato.
Mentre il rilievo della nullità del contratto — o di una sua singola clausola, ex art. 1419 cod. civ. — può avvenire anche d’ufficio, non solo in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), ma persino quando la domanda di risarcimento danni per inadempimento contrattuale sia stata proposta, in via autonoma, da quella di impugnazione del presupposto contratto, analogo principio non può postularsi per l’inefficacia sopravvenuta. Conseguentemente, è precluso al Giudice di rilevare l’inefficacia di una clausola compromissoria in seguito all’entrate in vigore della l. 6 novembre 2012, n. 190, in mancanza di tempestiva eccezione sollevata dalla parte interessata.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 05/11/2020, n. 24641, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-vi-civ-5-novembre-2020-n-24641-1752079776/