Cass., Sez. I Civ., 16 settembre 2021, n. 25065
Massima
L'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 d.lgs.
40/2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui
all'art. 27 d.lgs. cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo
l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile
l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della
controversia, la legge - cui l'art. 829, co. 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all'entrata in vigore della nuova
disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l'impugnazione del lodo, così disponendo l'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non
impugnabile.
Note Metodologiche
standard