ordinanza
N. 22764
Anno: 2022

Cass., Sez. VI Civ., 20 luglio 2022, n. 22764

⚖️ Cassazione - VI Civ.
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Massima

Ove sia prestata adesione a una eccezione di incompetenza per clausola compromissoria, ossia diversa da quella presa in considerazione dall'art. 38, co. 2, cod. proc. civ., l'atto con cui il giudice si spoglia della controversia ha natura decisoria e pertanto è impugnabile con lo strumento del regolamento di competenza.
Il divieto posto dall'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 di devolvere le controversie societarie ad arbitri designati da soggetti non estranei alla società rappresenta un espresso divieto di legge, rientrante nella previsione generale dell’art. 806, co. 1, cod. proc. civ., tale da precludere l'arbitrabilità della controversia. In presenza di un divieto che rende la causa non arbitrabile l'incompetenza degli arbitri è rilevabile d'ufficio, sicché in questa ipotesi la competenza del giudice risulta essere, di riflesso, inderogabile. Resta escluso, dunque, che la deroga al divieto posto dal cit. art. 34, co. 2, si sottragga al controllo del giudice in sede di verifica della competenza.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 20/07/2022, n. 22764, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-vi-civ-20-luglio-2022-n-22764-1752079778/