Cass., Sez. I Civ., 10 luglio 2023, n. 19497
Cassazione
- I Civ.
Massima
Il requisito della forma scritta - con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - è soddisfatto allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 10/07/2023, n. 19497, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-10-luglio-2023-n-19497-1752079779/