ordinanza
N. 19497
Anno: 2023

Cass., Sez. I Civ., 10 luglio 2023, n. 19497

⚖️ Cassazione - I Civ.
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Massima

Il requisito della forma scritta - con riguardo alle clausole compromissorie per relationem, ovvero quelle previste in un diverso negozio o documento cui il contratto faccia riferimento - è soddisfatto allorché il rinvio, contenuto nel contratto, preveda un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria e non, invece, allorché il rinvio sia generico, richiamandosi semplicemente il documento o il formulario che contenga la clausola stessa, in quanto soltanto il richiamo espresso assicura la piena consapevolezza delle parti in ordine alla deroga alla giurisdizione.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 10/07/2023, n. 19497, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-10-luglio-2023-n-19497-1752079779/