Cass., Sez. I Civ., 10 novembre 2022, n. 33140
Cassazione
- I Civ.
Massima
Ai fini della decorrenza del c.d. termine breve di cui all'art. 828 cod. proc. civ., la disposizione contenuta nell'art. 816-bis, co. 1, ultima proposizione, cod. proc. civ. deve essere interpretata nel senso che la notificazione del lodo arbitrale e quella della sua impugnazione possono farsi mediante consegna di tali atti: alla parte personalmente; in alternativa, al difensore eventualmente nominato dalla parte nel procedimento arbitrale dal lodo definito, senza che allo scopo assuma alcun rilievo l'eventuale elezione di domicilio presso il professionista fatta dalla parte.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 10/11/2022, n. 33140, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-10-novembre-2022-n-33140-1752079779/