Cass., Sez. I Civ., 17 marzo 2020, n. 7399
Massima
L’eccezione di arbitrato si atteggia in termini di eccezione in senso proprio e stretto, non rilevabile ex officio, riservata quindi all’iniziativa della parte interessata e assoggettata al rispetto di un rigoroso termine di decadenza preclusiva.
La produzione di un documento contenente una clausola compromissoria non è equiparabile alla proposizione di una eccezione di incompetenza, che deve essere esplicita e inequivoca ed essere contenuta in un atto processuale e non può essere desunta da una mera produzione documentale, se non per il tramite di una inammissibile supplenza vicaria da parte del giudice, che si risolverebbe in una vera e propria ingerenza nel potere dispositivo delle parti.
Note Metodologiche
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