Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2023, n. 13755
Massima
Il primo comma dell'art. 832 cod. proc. civ. prevede che la convenzione d'arbitrato possa fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, con la conseguente evidenza che è prevista normativamente facoltà delle parti di regolare il procedimento proprio mediante il rinvio ad un regolamento precostituito.
L'efficacia della clausola compromissoria, in quanto clausola vessatoria, è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui detta clausola sia inserita in contratti con condizioni generali predisposte da uno solo dei contraenti ovvero conclusi mediante sottoscrizione di moduli o formulari, non già quando la clausola sia contenuta nello statuto o nel regolamento di un organismo sociale nel quale il soggetto entri a far parte.
Note Metodologiche
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