Cass., Sez. I Civ., 25 luglio 2022, n. 23160
Massima
Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ex art. 5, co. 2, lett. b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale.
Poiché le disposizioni del lodo contrarie all'ordine pubblico possono consistere non solo in precetti direttamente contrari ad esso, ma anche in precetti di per sé neutri quando la causa del pagamento sia in sé contraria all'ordine pubblico, il contenuto precettivo recato dal dispositivo ben può essere identificato, riempito di significato e inteso nella sua concreta portata attraverso l'esame della parte espositiva e di quella motiva del lodo, al fine del conclusivo scrutinio della eventuale contrarietà del decisum all’ordine pubblico.
Note Metodologiche
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