Cass., Sez. I Civ., 30 luglio 2020, n. 16408
Massima
Anche nel processo arbitrale vale il requisito della legittimazione ad agire ed a resistere nel procedimento, che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale ed è questione esaminabile d’ufficio. Essa costituisce, invero, una delle condizioni necessarie per pervenire alla pronuncia della decisione di merito, avendo quindi il giudice in ogni stato e grado del processo il dovere di verificare se ricorrano le condizioni cui l’ordinamento subordina la possibilità che egli emetta una decisione nel merito.
Mentre, da un lato, competente a decidere sulle questioni relative alla validità del compromesso o del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, ai sensi dell’art. 829 cod. proc. civ., è solo il giudice dell’impugnazione del lodo, dall’altro lato ogni questione, afferente il diritto dell’arbitro di ricevere il pagamento dell’onorario, una volta espletato l’incarico conferito nell’ambito del rapporto di mandato intercorrente con le parti, compete al presidente del tribunale, cui, di contro, non è permessa alcuna indagine sulla validità ed efficacia del lodo.
Note Metodologiche
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