Cass., Sez. I Civ., 6 aprile 2022, n. 11245
Massima
L'art. 816-sexies cod. proc. civ. prevede che se, nel corso del procedimento arbitrale, la parte viene meno per morte o altra causa, ovvero perde la capacità legale, gli arbitri assumono le misure idonee a garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio, potendo anche sospendere il procedimento. La scelta del legislatore della riforma è stata dunque quella di non contemplare, per l'ipotesi di estinzione o di perdita di capacità della parte, il meccanismo dell'interruzione che è operante nel processo civile ordinario: si è invece inteso assegnare agli arbitri il compito di individuare le modalità più idonee ad assicurare il contraddittorio con quei soggetti che, a seguito dei nominati eventi, sono legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria.
Tra le ipotesi di cui all'art. 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ., in cui il giudizio di impugnazione deve avere un esito solo rescindente, lasciando il rescissorio agli arbitri, rientra ogni situazione ostativa, in rito, alla pronunzia di merito e dunque anche le violazioni del contraddittorio in senso statico, le quali ricorrono quando alla parte cui compete di contraddire non è consentito di partecipare al giudizio.
Note Metodologiche
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