ordinanza
N. 23984
Anno: 2023

Cass., Sez. I Civ., 7 agosto 2023, n. 23984

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

Gli arbitri possono decidere la controversia sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti (o su fatti connessi) innanzi all’autorità giudiziaria (art. 819-bis cod. proc. civ.) e, anche in questi casi di identità o connessione con il contenzioso in sede giurisdizionale, le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in ambito di residualità (art. 819-ter cod. proc. civ.). Non vi è alcuna ragione per differenziare tale disciplina propria dell’arbitrato nel caso in cui il giudizio vertente sugli stessi fatti non sia pendente davanti al giudice civile ma a davanti a quello penale, presso il quale è promossa anche l’azione civile a seguito della costituzione della parte civile.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 07/08/2023, n. 23984, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-7-agosto-2023-n-23984-1752079779/