Cass., Sez. I Civ., 7 agosto 2023, n. 23984
Massima
Gli arbitri possono decidere la controversia sebbene sia pendente altro giudizio sui medesimi fatti (o su fatti connessi) innanzi all’autorità giudiziaria (art. 819-bis cod. proc. civ.) e, anche in questi casi di identità o connessione con il contenzioso in sede giurisdizionale, le ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale sono confinate in ambito di residualità (art. 819-ter cod. proc. civ.). Non vi è alcuna ragione per differenziare tale disciplina propria dell’arbitrato nel caso in cui il giudizio vertente sugli stessi fatti non sia pendente davanti al giudice civile ma a davanti a quello penale, presso il quale è promossa anche l’azione civile a seguito della costituzione della parte civile.
Note Metodologiche
standard