ordinanza
N. 473
Anno: 2024

Cass., Sez. I Civ., 8 gennaio 2024, n. 473

⚖️ Cassazione - I Civ.
📅

Massima

In sede di impugnazione di lodo, non è consentito alla Corte d'appello procedere ad un accertamento di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ., giacché solo in sede rescissoria, a lodo annullato, al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti dei petita e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 08/01/2024, n. 473, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-8-gennaio-2024-n-473-1752079780/