Cass., Sez. I Civ., 8 novembre 2022, n. 32794
Cassazione
- I Civ.
Massima
Il lodo parziale, che decide una questione preliminare di merito, produce immediati effetti nella sfera giuridica delle parti, dando luogo sul punto ad una soccombenza immediata ed effettiva. Correttamente quindi lo stesso lodo può liquidare, ai sensi dell'art. 814 cod. proc. civ., le spese del procedimento sino a quel momento maturate relativamente alla statuizione che ha definito parzialmente il merito della controversia.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 08/11/2022, n. 32794, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-i-civ-8-novembre-2022-n-32794-1752079778/