Cass., Sez. II Civ., 10 marzo 2023, n. 7201
Massima
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 40/2006, opera il testo previgente dell'art. 829, co. 2, cod. proc. civ., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire errores in iudicando, atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.
Note Metodologiche
standard