Cass., Sez. II Civ., 14 gennaio 2022, n. 1061
Massima
In presenza di clausola compromissoria, contenuta in un contratto, che devolva agli arbitri la cognizione delle controversie aventi ad oggetto l'interpretazione del contratto, rientra nella competenza arbitrale anche la domanda avente ad oggetto la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
Nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda
riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.
Note Metodologiche
standard