ordinanza
N. 18507
Anno: 2020

Cass., Sez. VI Civ., 4 settembre 2020, n. 18507

⚖️ Cassazione - VI Civ.
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Massima

Lodo che decide parzialmente il merito della controversia, immediatamente impugnabile a norma dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., è sia quello di condanna generica ex articolo 278 cod. proc. civ. sia quello che decide una o alcune delle domande proposte senza definire l’intero giudizio, non essendo immediatamente impugnabili i lodi che decidono questioni pregiudiziali o preliminari.
Al fine di stabilire se si versi o meno in ipotesi di lodo che decide parzialmente il merito della controversia occorre avere riguardo alla verifica dell’esaurimento della funzione giurisdizionale dinanzi agli arbitri, di guisa che, per i fini dell’immediata impugnabilità, va considerato lodo parziale, nonostante la formula adottata dalla norma, anche quello che, pur senza pervenire allo scrutinio del merito, abbia nondimeno esaurito la funzione decisoria devoluta al collegio arbitrale: e dunque, ad esempio, in ipotesi di cumulo di domande, il lodo che abbia deciso sulla competenza arbitrale riguardo ad una di esse sarà da considerare lodo parziale (i. e. immediatamente impugnabile) ove il collegio arbitrale si sia in parte qua spogliato della lite, sarà da considerare lodo non definitivo (i.e. impugnabile soltanto col definitivo) ove il collegio arbitrale abbia riconosciuto la propria competenza.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 04/09/2020, n. 18507, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-vi-civ-4-settembre-2020-n-18507-1752079776/