Cass., Sez. VI Civ., 8 febbraio 2022, n. 3934
Cassazione
- VI Civ.
Massima
In virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria, essa ha un'individualità nettamente distinta dal contratto nel quale inserita, non costituendone un accessorio, con la conseguenza che la nullità del negozio sostanziale non travolge, per trascinamento, la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 08/02/2022, n. 3934, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-vi-civ-8-febbraio-2022-n-3934-1752079778/