Cass., Sez. VI Civ., 8 maggio 2020, n. 8660
Cassazione
- VI Civ.
Massima
L’attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza.
Avverso la sentenza del Giudice statuale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l’attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, deve essere proposto il regolamento di competenza e non l’appello.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Cassazione, 08/05/2020, n. 8660, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-sez-vi-civ-8-maggio-2020-n-8660-1752079775/