ordinanza
N. 1392
Anno: 2022

Cass., SS.UU., 18 gennaio 2022, n. 1392

⚖️ Cassazione
📅

Massima

Al fine di valutare la compromettibilità in arbitrato di una controversia derivante dall'esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, occorre valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, potendosi ricorrere allo strumento arbitrale solo se tali situazioni abbiano la consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a., e non invece la consistenza di interesse legittimo.
Non viola l'art. 809, co. 1, cod. proc. civ., che prescrive in maniera inderogabile il numero dispari degli arbitri, una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale a composizione variabile, e attribuisca, in caso di numero pari di membri, un doppio voto al presidente del collegio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Cassazione, 18/01/2022, n. 1392, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-ssuu-18-gennaio-2022-n-1392-1752079777/