Cass., SS.UU., 21 luglio 2015, n. 15200
Massima
A seguito del fallimento del preteso debitore, il procedimento arbitrale deve essere dichiarato interrotto (e risulta comunque improseguibile e improcedibile) e le pretese creditorie possono e debbono essere fatte valere solo ed esclusivamente nella sede concorsuale di accertamento del passivo.
La disciplina dell’art. 15 del Regolamento CE n. 1346/2000 si applica esclusivamente ai rapporti derivanti da una procedura concorsuale che si instaura tra parti che hanno la propria residenza o sede all’interno dell’Unione Europea. Conseguentemente, in presenza di una procedura concorsuale instaurata in uno Stato Membro UE nei confronti di creditori che abbiano la propria sede o il proprio centro d’affari fuori dalla UE, deve, comunque, trovare applicazione la legge dello Stato in cui la procedura concorsuale viene aperta.
Note Metodologiche
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