ordinanza
N. 5694
Anno: 2023

Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5694

⚖️ Cassazione
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Massima

Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l'accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto, stante l'esclusività dell'accertamento del passivo nella sede concorsuale cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l.fall., la parte creditrice, se il rapporto è ancora pendente, cioè non esaurito ai sensi dell'art.72 l.fall.
Il lodo ciononostante emesso, prima della scadenza del termine di 60 giorni assegnato dall'art.81 l.fall. all'organo concorsuale per dichiarare il proprio eventuale subentro nel contratto presupposto e senza che siffatta dichiarazione sia intervenuta, è nullo, con conseguente inettitudine a produrre effetti già nei confronti della procedura concorsuale, in quanto lo scioglimento dell'appalto in conseguenza dell'apertura del concorso ne realizza un effetto legale ex nunc, solo risolutivamente condizionato alla decisione di subentro del commissario fin quando è possibile e così gli arbitri, nella fattispecie, difettano di potestas judicandi.

Note Metodologiche

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Come citare

Cassazione, 23/02/2023, n. 5694, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitrationinitaly.eu/decisione/cass-ssuu-23-febbraio-2023-n-5694-1752079779/